ADNKRONOS

lunedì 21 marzo 2011

La Venere di Morgantina



E' arrivata ad Aidone, dopo circa 30 anni. La Venere di Morgantina,  dopo decenni di esilio forzato, è giunta nella città, da dove è stata trafugata tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80. Dopo essere stata smontata in America per il trasporto adesso i tecnici provvederano a rimontarla presso il Museo archeologico di Aidone.  La statua è arrivata intorno alle 10, scortata dai Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Palermo, su un camion da una ditta specializzata in trasporti di materiali delicati , che rimarranno ancora diversi giorni aspettando i tecnici del Getty per l'operazione di disimballaggio. Dopo il lavoro di  montaggio la  Venere  di Morgantina sarà messa a disposizione del pubblico.



Soprintendente BB.CC.AA. di Enna  Arch. Fulvia Caffo e gli Ufficiali dei Carabinieri del Comando Tutela di Palermo

mercoledì 16 marzo 2011

Dalle società d’ambito alle società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti - S.R.R. - in Sicilia

Il fallimento della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia ha fatto pensare ad un ritorno al passato, attraverso la restituzione ai Comuni della titolarità e delle funzioni sottese ai medesimi servizi. Ma così non è stato, anzi, il legislatore siciliano ha preferito mantenere il modello della società di capitali per l’esercizio delle funzioni connesse alla gestione integrata dei rifiuti. Del resto, la gestione sovraccomunale dei rifiuti non è venuta meno neanche a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 2, comma 186-bis, della legge n. 191/2009, come introdotto dall’articolo 1, comma 1-quinquies, del d.l. 2/2010, convertito con la legge n. 42/2010. Detta disposizione, infatti, prevede la soppressione delle Autorità di Ambito, ma dispone che, entro un anno, “le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza” In tale modo, “Il legislatore statale non ha voluto senz’altro ripudiare la scelta di gestire il servizio in un ambito sovraccomunale, ma soltanto consentite una ricollocazione delle funzioni (…) secondo le diverse esigenze dei territori e delle collettività regionali, prevedendo comunque (evidentemente, per ragioni di contenimento della spesa) l’eliminazione di un’entificazione autonoma del soggetto titolare delle funzioni” . A compendio, come affermato recentemente dalla Corte Costituzionale , la gestione autonoma del servizio di raccolta dei rifiuti ad opera di un Comune socio di una società d’ambito si pone in manifesto contrasto col principio della unicità della gestione integrata dei rifiuti previsto dall’art. 200, comma primo, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui la gestione dei rifiuti urbani è organizzata, fra l’altro, sulla base del criterio del superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti. E però, a differenza di quanto più opportunamente fatto dalla Regione Campania che con L.r. n. 4/2008 ha affidato le funzioni in materia di organizzazione, affidamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti alle Province , il legislatore siciliano ha preferito sostituire le vecchie società d’ambito, create in applicazione di quanto stabilito dal Commissario delegato per l’Emergenza rifiuti nella Regione Sicilia che, in merito, ha previsto come obbligatoria la gestione dei rifiuti in Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) a mente dell’art. 233 del Dlgs n. 22/97, secondo le modalità ivi pure stabilite (Ordinanza n. 488 dell’11/06/2002 e n. 1069 del 28/11/2002), con le nuove società di regolamentazione dei rifiuti. L’articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, sulla “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, prevede infatti che in attuazione di quanto disposto dall’articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, per l’esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO, una società consortile di capitali per l’esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la presente legge. Le società sono denominate “Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti”, con acronimo S.R.R.

1.1 La natura giuridica delle S.R.R.

Le motivazioni che hanno spinto il legislatore regionale ad optare, ancora una volta, per uno strumento di diritto privato per l’esercizio delle funzioni previsti dagli articolo 200, 202 e 203 del D.lgs. n. 152/2006 non sono note, visto che l’esperienza delle società d’ambito avrebbe dovuto suggerire l’abbandono di siffatti strumenti di privatizzazione formale. Il sospetto è che la scelta sia dovuta più ad esigenze di “politica emozionale” per la futura gestione dei livelli occupazionali esistenti che di flessibilità nella gestione integrata dei rifiuti. E’ infatti noto che uno strumento di tipo pubblicistico, come il consorzio di diritto pubblico, sarebbe stato certamente più idoneo all’uso, atteso che alle amministrazioni pubbliche si applica in via generale una disciplina peculiare (rectius: istituti di privilegio) che non trova applicazione agli enti di diritto privato. In primis, soltanto gli enti pubblici possono svolgere attività autoritativa-funzionale, sottoposta alla giurisdizione del giudice amministrativo, e soltanto ad essi è riconosciuto il potere di autotutela decisoria. Invero, la nuova S.R.R., pur dovendo svolgere un’attività che ha ricadute certe sul piano istituzionale (articolo 32 e 9 della Costituzione) ha la struttura di una società per azioni, in cui la funzione di realizzare un utile economico è comunque un dato caratterizzante la sua costituzione. Inoltre, l’attività di impresa della S.R.R. si caratterizza per una serie di prestazioni che, per statuto, è impostata su criteri di economicità, ravvisabili nella tendenziale equiparazione tra i costi ed i ricavi, per consentire la totale copertura dei costi della gestione integrata ed integrale del ciclo dei rifiuti. Alla nuova società consortile di capitali voluta dal legislatore partecipano obbligatoriamente i Comuni per il 95% delle quote e la Provincia di riferimento territoriale per il restante 5%. Secondo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 6 della L.r. n. 9/2010, “Per il funzionamento della S.R.R. si applicano le norme del codice civile. L’amministrazione ed il controllo sulle società sono disciplinati altresì dagli atti costitutivi e statuti che si conformano alle previsioni di cui alla presente legge”. Così come già avvenuto per le società d’ambito, la partecipazione obbligatoria degli enti locali impedisce al singolo ente di non aderire al modello associativo. Infatti, per i consorzi obbligatori la giurisprudenza amministrativa, chiamata a sindacare il comportamento di alcuni comuni ostili ad aderire agli ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei servizi ed ambientali, si è espressa in questi termini: “Il principio di leale collaborazione tra gli enti è stato enucleato dalla Corte costituzionale con riferimento allo svolgimento dei diversi rapporti di rango costituzionale tra Stato e regioni, pur tuttavia la relativa applicazione non può condurre a situazioni di stallo decisionale che possano compromettere gli interessi pubblici oggetto delle decisioni da assumere, ed il rispetto di detto principio non può legittimare comportamenti che tendono a paralizzare la costituzione degli A.t.o.” . Ancora, “Dal momento della costituzione dell’Ente di ambito tutte le funzioni in materia di servizi idrici dei comuni e delle province consorziati sono esercitati dall’ente di ambito medesimo, restando sottratta agli enti territoriali partecipanti al consorzio obbligatorio l’esercizio di un potere diretto sugli impianti e la possibilità di incidere, con propria autonoma delibera, sulla gestione del servizio” . Tuttavia, così come già accaduto per le società d’ambito , la formale natura giuridica individuata dal legislatore non sempre è idonea per un’applicazione corretta dei numerosi istituti giuridici che orbitano quotidianamente attorno ai labili confini tra la dimensione privatistica e quella pubblicistica. Infatti, secondo un orientamento ormai pacifico, sia in dottrina  che in giurisprudenza , un ente pubblico è quello che, al di là della definizione normativa, possa comunque essere ritenuto tale, nel senso che le definizioni non vincolano l’interprete, il quale dovrà determinare la natura dell’ente indipendentemente dalla sua denominazione, per cui la stessa qualificazione esplicita è irrilevante se in contrasto con l’effettiva natura. Per determinare l’esatta natura giuridica dell’ente, la giurisprudenza segue due principali linee argomentative. Secondo un primo indirizzo, ai fini della qualificazione del soggetto come pubblico o come privato, occorre operare secondo un approccio “funzionale” “che tenga conto cioè della funzione che l’ente concretamente svolge e, in particolare, del carattere di necessità dell’ente in relazione alle finalità pubbliche che lo stesso mira a soddisfare” . Il secondo indirizzo, invece, riconduce l’analisi al concreto svolgimento di un’attività imprenditoriale da parte dell’ente. Alla luce di quanto detto, l’interprete si trova doppiamente in difficoltà. Per un verso deve valutare caso per caso la questione, scandagliando i citati indici sintomatici della natura giuridica dell’ente sottoposto alla propria attenzione. Per altro verso, attesa l’oscillazione giurisprudenziale in materia, dovrà optare per il criterio “funzionale” ovvero per quello più formalistico....

di Massimo Greco

La contesa approvazione della TARSU in Sicilia


Una delle domande più frequenti a cui il neo Commissario per l’emergenza rifiuti in Sicilia è chiamato a rispondere riguarda l’organo di governo dell’ente comune competente ad adottare provvedimenti di carattere integrativo in tema di determinazione della tassa per i rifiuti solidi urbani (TARSU). Il problema della TARSU è tornato d’attualità all’indomani della decisione della Corte Costituzionale con la quale, nel sindacare la natura giuridica della tariffa d’igiene ambientale (TIA), si è affermata la natura tributaria della tariffa introdotta nell’ordinamento con il D.Lgs n. 22/97... La TARSU è un tributo erariale, istituito, nell’ambito della competenza legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., dalla legge dello Stato (art. 58 del D.lgs. n. 507/93) e da questa disciplinato , salvo quanto espressamente rimesso dalla stessa legge statale all'autonomia dei Comuni . La norma fondamentale dalla quale trae origine la TARSU è quindi rappresentata dal citato D.lgs. n. 507 del 15/11/1993 il quale, in attuazione del comma 4 dell’art. 4 della legge di delegazione 23/10/1992 n. 421, ha stabilito, all’art. 58, che, in relazione all’istituzione e all’attivazione del servizio relativo allo <> nelle zone del territorio comunale, i Comuni <> da applicarsi <>, secondo appositi regolamenti comunali, a copertura (dal 50% ovvero, per gli enti locali dissestati, dal 75%) del costo del servizio stesso, nel rispetto delle prescrizioni e dei criteri specificati negli artt. da 59 a 81 del medesimo decreto legislativo. Tale norma conferisce ai comuni il potere-dovere di articolare un piano tariffario finalizzato ad una distribuzione del peso fiscale tra i cittadini amministrati sulla base di un calcolo che tiene conto delle diverse categorie di contribuenti nel rispetto, peraltro, del principio comunitario del “chi inquina paga” .

 

di Massimo Greco

martedì 15 marzo 2011

Mostra di pittura di Filippo Liardo


(Leonforte,30 Maggio 1834  - Asinères,Paris,19 Febbraio 1917) .
Suo padre si chaimava Salvatore e sua madre Pappalrdo Rosalia .

A Palermo fu allievo di Salvatore Lo Forte, a Napoli di Domenico Morelli
Iniziò gli studi a Palermo e, dopo la partecipazione all’impresa dei Mille, li completò a Napoli con D. Morelli. Frequentò la scuola di Resina. Grazie alle opere presenti in collezioni private, desumiamo dai titoli che esse erano prevalentemente paesaggi e scene di genere. Nel 1861 presentò all’Esposizione Nazionale di Firenze un Ritratto e uno Studio del Mugnone. In questi anni strinse rapporti d’amicizia con il gruppo dei Macchiaioli e in particolare con Telemaco Signorini che, nei suoi scritti, lo ha ricordato tra i frequentatori del Caffè Michelangelo. Alternava l’attività di pittore a quella di soldato, frequentando le imprese di Garibaldi. ( 1862, 1866, 1870 ).Nel ’65 compì un primo viaggio a Parigi e, probabilmente, anche a Londra. Dopo questa parentesi militare si recò di nuovo a Firenze dove rimase pochi mesi. Nel ’67 si trasferì a Parigi. Qui, fatta eccezione per alcuni viaggi in Italia, trascorse il resto della sua vita lavorando come incisore per "Le monde illustrèe" e "La vie moderne". Da un fare pittorico piuttosto impacciato degli esordi, durante il soggiorno fiorentino perviene a un’assimilazione del linguaggio macchiaiolo che poi, una volta giunto in Francia, coniugherà con il fare pittoricamente più libero della pittura impressionista. Morì vecchio e in miseria, sopra un giaciglio di paglia. Ricchissima la produzione di schizzi e disegni di soggetto garibaldino eseguiti dal vero, mentre i dipinti, di storia, di paesaggio e scene di vita cittadina, denunciano l’influenza dapprima macchiaiola e in seguito dell’ambiente artistico parigino di fine Ottocento. Subì l’influenza dell’Induno meno sentimentale, ma più gelido e nello stesso tempo più intenso per sensibilità cromatica; rappresentò vicende militari della guerra di Indipendenza. Nella Galleria d’Arte Moderna di Palermo, si ammirano di lui il grande dipinto La sepoltura garibaldina, composizione patetica, quasi tragica, disegnata con forza e delicatezza di particolari, e il Ritratto del padre, incisivo e ben costruito. E’ un artista molto raro sul mercato antiquario.

1861 - 2011 Immagini



venerdì 11 marzo 2011

Comunicato stampa


SCUOLA PUBBLICA
BENE DI TUTTI

Il Consiglio d’Istituto della Scuola Media Dante Alighieri di Leonforte, nella seduta del 7 Marzo 2011, considerato il particolare momento in cui il mondo della scuola viene da più parti messo in discussione con interventi che ne rendono sempre più difficoltosa l’azione, ha inteso esprimere il proprio sostegno a favore del ruolo universalmente riconosciuto alla scuola pubblica.
È di unanime e ferma convinzione dei componenti il Consiglio d’Istituto che la scuola pubblica è l’unica in grado di  formare liberi cittadini, non sudditi, in grado di favorire in ogni ragazzo/a la formazione e lo sviluppo di quella capacità critica fondamentale per interpretare ciò che accade nel mondo complesso nel quale essi vivono.
La scuola statale, la scuola pubblica e’ la scuola di tutti.
Nonostante le crescenti difficoltà in cui il settore scolastico si trova ad operare, l’istruzione viene garantita da insegnanti che, pur con retribuzioni tra le più basse in Europa, compiono il loro dovere con grande abnegazione, tra enormi difficoltà ed in condizioni lavorative spesso precarie.
Ad aggravare tale quadro contribuiscono i continui tagli di risorse al settore della conoscenza i quali contribuiscono ad incrementare ulteriormente il processo di impoverimento graduale e complessivo del nostro Paese, proprio in un momento storico in cui l’Italia ha bisogno di intelligenze per la crescita e lo sviluppo.
In relazione a quanto sopra descritto, al fine di rafforzare negli alunni la piena consapevolezza del valore Costituzionalmente riconosciuto della Scuola, il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, ha deliberato di proporre ai docenti che
NELLA GIORNATA DEL 12 MARZO 2011 VENGANO LETTI E COMMENTATI AGLI ALUNNI GLI ARTT. 33 E 34 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA RIGUARDANTI LA SCUOLA.