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mercoledì 16 marzo 2011

La contesa approvazione della TARSU in Sicilia


Una delle domande più frequenti a cui il neo Commissario per l’emergenza rifiuti in Sicilia è chiamato a rispondere riguarda l’organo di governo dell’ente comune competente ad adottare provvedimenti di carattere integrativo in tema di determinazione della tassa per i rifiuti solidi urbani (TARSU). Il problema della TARSU è tornato d’attualità all’indomani della decisione della Corte Costituzionale con la quale, nel sindacare la natura giuridica della tariffa d’igiene ambientale (TIA), si è affermata la natura tributaria della tariffa introdotta nell’ordinamento con il D.Lgs n. 22/97... La TARSU è un tributo erariale, istituito, nell’ambito della competenza legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., dalla legge dello Stato (art. 58 del D.lgs. n. 507/93) e da questa disciplinato , salvo quanto espressamente rimesso dalla stessa legge statale all'autonomia dei Comuni . La norma fondamentale dalla quale trae origine la TARSU è quindi rappresentata dal citato D.lgs. n. 507 del 15/11/1993 il quale, in attuazione del comma 4 dell’art. 4 della legge di delegazione 23/10/1992 n. 421, ha stabilito, all’art. 58, che, in relazione all’istituzione e all’attivazione del servizio relativo allo <> nelle zone del territorio comunale, i Comuni <> da applicarsi <>, secondo appositi regolamenti comunali, a copertura (dal 50% ovvero, per gli enti locali dissestati, dal 75%) del costo del servizio stesso, nel rispetto delle prescrizioni e dei criteri specificati negli artt. da 59 a 81 del medesimo decreto legislativo. Tale norma conferisce ai comuni il potere-dovere di articolare un piano tariffario finalizzato ad una distribuzione del peso fiscale tra i cittadini amministrati sulla base di un calcolo che tiene conto delle diverse categorie di contribuenti nel rispetto, peraltro, del principio comunitario del “chi inquina paga” .

 

di Massimo Greco

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